Caratteri generale ai fini dell’erogazione della formazione dell’Accordo Stato Regioni del 17 luglio 2016 
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO Punto 2, lettera I): Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art.2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.51 del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
REQUISITI DOCENTI Punto 3 : I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n.81/2008.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI  Punto 4 : Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà
a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) verifica la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
ATTESTATI  Punto 11  : Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 17 luglio 2016 che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia del corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore.
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
  • dati anagrafici del partecipante;
  • registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
E-LEARNING PER LA FORMAZIONE SPECIFICA EX ACCORDO ART.37  Punto 12.7  : Nelle aziende inserite nel rischio basso, cos’ come riportato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, ance saltuaria, nei reparti  produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011. A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.