Il 02 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, e dalla sua entrata in vigore del 04/10/22, saranno abrogati alcuni articoli ed i corrispondenti allegati, nel dettaglio:
  • l’art. 3, comma 1, lettera f), riferito alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
  • l’art. 5  “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
  • l’art. 6  “Designazione degli addetti antincendio”
  • l’art. 7  “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

DM 2 settembre 2021 fornisce indicazioni precise su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti ed è composto da 8 articoli e 5 allegati:

    • Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
    • Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
    • Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
    • Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
    • Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro  COORD_DDMM_01-02-03_09_2021

 

Importanti novità derivanti dall’ Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio evidenziamo:

  • Introduzione nuove attività didattiche:

L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

  • Nuove denominazione dei corsi:

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, pertanto la denominazione dei corsi cambiano:

da attività rischio alto in ATTIVITA’ DI LIVELLO 3 (attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.) durata 16 ore.

da attività rischio medio in ATTIVITA’ DI LIVELLO 2 (attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata) durata 8 ore.

da attività rischio basso in ATTIVITA’ DI LIVELLO 1 (presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa) durata 4 ore.

  • Aggiornamento quinquennale e non più triennale
    entro 5 anni dal corso di formazione antincendio o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato, se al 4 ottobre 2022, i suddetti saranno stati svolti da meno di 5 anni (ovvero dopo il 4 ottobre 2017).
    entro il 4 ottobre 2023 (cioè 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 i corsi saranno stati svolti da più di 5 anni (ovvero prima del 4 ottobre 2017).
ATTIVITA’ DI LIVELLO 3 AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI
LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento) L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

ATTIVITA’ DI LIVELLO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).
L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

ATTIVITA’ DI LIVELLO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).
L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche




 

Importanti novità derivanti dall’ Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio evidenziamo:

  • Inquadramento didattico

1. Il corso di formazione per docenti, di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, indicati in tabella 5.1.
2. Il corso si conclude con l’esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III.
3. È possibile acquisire le abilitazioni parziali:
– all’erogazione dei soli moduli teorici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale;
– all’erogazione dei soli moduli pratici di cui all’allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale.
4. In relazione agli argomenti trattati è previsto un test di verifica di apprendimento per tutti i moduli, a carattere didattico e non valutativo, ad eccezione del primo che riveste carattere introduttivo.
5. Resta ferma la facoltà, in relazione a specifiche esigenze, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, anche con durata complessiva maggiore.
6. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l’esame finale i discenti che abbiano maturato una quota di assenze superiore al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Per i richiedenti, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l’ammissione all’esame finale, può essere prevista, prima dell’esame, l’erogazione di moduli didattici di recupero.

 

  • Abilitazione alla erogazione dei corsi

1. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, per i moduli teorici e i moduli pratici, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo A della durata minima di 60 ore e il superamento del relativo esame finale.

2. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di tipo B, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (durata 48 ore) e il superamento di un apposito esame finale.

3. L’abilitazione all’erogazione dei corsi di cui all’allegato III, limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di tipo C della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale. Il corso di formazione di tipo C per l’abilitazione all’erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica. Pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.

  • Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).
2. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
3. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
4. L’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. È consentito l’utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l’attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.